ciao Paolino,
ti confermo che secondo quanto previsto dall'art.2 comma 3 lettera d DPR 75/2013 il geometra è abilitato alla certificazione energetica, in altre parole può redigere l'APE, senza aver seguito nessun corso nel ambito delle proprie competenze professionali.
Infatti il tecnico abilitato di cui al comma 1 lettera a) dell'art.2 dpr75/13 è quello che secondo quanto previsto dal successivo comma 2 art.2 dpr75/13 possiede almeno uno dei requisiti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 2. Il geometra possiede i requisiti previsti dal comma 3 lettera d9 dell'art.2 cioè ha il diploma di Geometra per cui non necessita di fare il corso previsto per chi rientra nel comma 4.
Se un professionista Geometra non vuole più avere nessun limite, relativamente alla predisposizione e rilascio degli APE (cioè vuole per esempio poter redigere l'APE per intere palazzine con impianti termici centralizzati aventi potenza superiore a 50kW ), può seguire il corso abilitante della durata di 80ore con superamento di esame finale.
I corsi possono essere organizzati esclusivamente dai soggetti previsti dall'art.2 comma 5 dpr 75/13 che si riporta qui di seguito
<<"I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome.>>
in altre parole possono essere organizzati dagli ordini e dai collegi ma non dalle relative fondazioni!!!!
Spero di aver dato una risposta esaustiva al tuo quesito
Saluti